Capitolo 3


I principi generali si applicano al complesso delle attività svolte dall’aderente nei confronti di "clienti" interni ed esterni alla propria azienda.

I requisiti comportamentali
L’aderente deve svolgere la propria attività con lealtà, integrità, diligenza, professionalità e obiettività di giudizio, assumendosi la responsabilità delle proprie valutazioni e dei propri giudizi.
Egli deve inoltre ispirare il proprio comportamento allo scrupoloso rispetto delle leggi e delle norme regolamentari applicabili ai soggetti giuridici ed alle persone fisiche, emanate in particolare dalle Autorità preposte alla vigilanza ed al controllo.


Le competenze
L’aderente è tenuto a perseguire – per sé e per i propri collaboratori – la conservazione ed il continuo aggiornamento della professionalità con l’obiettivo di garantire alla propria azienda prestazioni di alto livello qualitativo ed in linea con i più recenti stadi raggiunti dalla pratica professionale e delle tecniche e delle metodologie di analisi.
Il miglioramento costante delle competenze e degli skills deve anche tener conto della dimensione internazionale che connoterà in misura crescente le attività.
Egli deve evidenziare e comunicare al proprio superiore diretto, oppure alle unità interne richiedenti specifiche risposte, gli eventuali limiti professionali o altri vincoli che possano impedire o ridurre il proprio giudizio responsabile o, comunque, il raggiungimento dei propri obiettivi.

L’integrità
Devono essere evitate le attività che possano:

  • pregiudicare lo svolgimento etico dei propri doveri,
  • incidere negativamente sull’immagine o sugli obiettivi della propria organizzazione,
  • nuocere all’immagine dell’associazione professionale (APB) o della professione.

Nel caso di partecipazione a gruppi interfunzionali, l’aderente deve dare comunicazione ai propri superiori dei propri giudizi professionali, qualora in contrasto rispetto alle linee decise collegialmente.


L’obiettività
L’aderente deve essere equanime e non permettere che pregiudizi, prevenzioni, pressioni o influenze di terzi prevalgano sulla sua obiettività.
Deve inoltre esplicitare senza omissioni o parzialità tutte le informazioni atte a garantire la migliore comprensione dei rapporti propri o di terzi.


I rapporti interpersonali
L’aderente deve essere corretto e leale nei confronti dei colleghi, evitando in particolare di utilizzare le informazioni in proprio possesso per porre in cattiva luce l’operato di questi ultimi.
Deve inoltre informare gli eventuali collaboratori circa i principi del presente Codice ed adoperarsi affinchè gli stessi ne rispettino a loro volta i contenuti.
L’aderente deve informare i propri superiori dell’appartenenza all’associazione professionale (APB) e dei conseguenti obblighi di osservanza dei principi deontologici.


La riservatezza
La riservatezza è essenziale per:

  • preservare la reputazione della professione degli aderenti,
  • garantire la qualità delle prestazioni del proprio ufficio,
  • favorire il migliore svolgimento delle attività operative e decisionali di altre unità aziendali, ai vari livelli gerarchici e di responsabilità,
  • non recare pregiudizio all’efficienza del mercato.

Gli aderenti, in particolare:

  • non devono divulgare o discutere con parti terze informazioni riservate concernenti la propria società o altre società, a meno di non esserne espressamente autorizzati da queste ultime e, in ogni caso, dai propri superiori gerarchici diretti,
  • devono garantire la riservatezza sulle informazioni elaborate nello svolgimento della propria attività,
  • devono evitare l’uso o l’apparenza dell’uso di informazioni riservate per fini diversi da quelli professionali, in particolare per trarne vantaggi non etici o illegali, per sé o per parti terze.

Attenzione particolare va posta nelle fasi di archiviazione, spedizione ed eventuale distruzione dei documenti ed in occasione di conversazioni con terzi di persona e attraverso telefono, posta elettronica, Internet, ecc..
Il dovere di riservatezza continua anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Informazioni riservate devono essere rivelate solo nei casi previsti dalla legge, in particolare per fornire prove nel corso di procedimenti giudiziari e per informare l’autorità pubblica quando sia stata scoperta una violazione di legge.


Gli intrattenimenti e i regali
L’aderente non deve offrire beni o servizi, in particolare sotto forma di regali, a personale di altre società o enti per ottenere informazioni riservate o benefici diretti o indiretti rilevanti, per sé o per la propria azienda.
Allo stesso modo, l’aderente non deve accettare beni o servizi da soggetti esterni o interni a fronte del rilascio di notizie riservate o dell’avvio di azioni o comportamenti volti a favorire tali soggetti, anche nel caso non vi sia nocumento alla propria azienda.
In ogni caso, si riconosce che intrattenimenti o regali possano essere offerti e/o ricevuti a patto che non siano eccessivi in valore e/o frequenza, rientranti nelle normali forme di cortesia della vita sociale.
Al riguardo, le società di appartenenza degli aderenti devono formulare idonee linee di comportamento.


L’abuso di sostanze
Gli aderenti devono fare quanto ritenuto ragionevole per sensibilizzarsi e sensibilizzare i propri collaboratori sui sintomi e gli effetti di droghe, alcool e altre sostanze nocive, nell’interesse specifico di ciascuno, della propria azienda e della propria professione.


I rapporti con mezzi di informazione e Autorità preposte a vigilanza e controllo
Nei rapporti con i mezzi di informazione, l’aderente – previa autorizzazione da parte dei propri superiori o del servizio responsabile della comunicazione – deve usare linguaggio e comportamenti improntati a cautela e moderazione, onde evitare deformazioni, errori o strumentalizzazioni.
Gli aderenti, autori di libri o articoli su argomenti professionali, possono, ove non in contrasto con le specifiche normative aziendali, pubblicare il loro nominativo completo di qualifica e ruolo ricoperti, specificando anche la banca o società finanziaria di appartenenza. Si raccomanda tuttavia di astenersi dal fornire qualsiasi notizia con scopi esplicitamente promozionali. Le stesse indicazioni valgono nel caso di partecipazione a conferenze, interviste o programmi radiofonici e televisivi.
Nei rapporti con le Autorità preposte alla vigilanza ed al controllo (in particolare Banca d’Italia, CONSOB, ISVAP e Ministeri competenti) l’aderente – previa autorizzazione da parte dei competenti organi aziendali – deve ispirarsi a rispetto, collaborazione e conformità ai regolamenti ed alle raccomandazioni.