Capitolo 3
I principi generali si applicano al
complesso delle attività svolte dalladerente nei confronti di "clienti"
interni ed esterni alla propria azienda.
I requisiti comportamentali
Laderente deve svolgere la propria attività con lealtà, integrità, diligenza,
professionalità e obiettività di giudizio, assumendosi la responsabilità delle proprie
valutazioni e dei propri giudizi.
Egli deve inoltre ispirare il proprio comportamento allo scrupoloso rispetto delle leggi e
delle norme regolamentari applicabili ai soggetti giuridici ed alle persone fisiche,
emanate in particolare dalle Autorità preposte alla vigilanza ed al controllo.
Le competenze
Laderente è tenuto a perseguire per sé e per i propri collaboratori
la conservazione ed il continuo aggiornamento della professionalità con lobiettivo
di garantire alla propria azienda prestazioni di alto livello qualitativo ed in linea con
i più recenti stadi raggiunti dalla pratica professionale e delle tecniche e delle
metodologie di analisi.
Il miglioramento costante delle competenze e degli skills deve anche tener conto della
dimensione internazionale che connoterà in misura crescente le attività.
Egli deve evidenziare e comunicare al proprio superiore diretto, oppure alle unità
interne richiedenti specifiche risposte, gli eventuali limiti professionali o altri
vincoli che possano impedire o ridurre il proprio giudizio responsabile o, comunque, il
raggiungimento dei propri obiettivi.
Lintegrità
Devono essere evitate le attività che possano:
- pregiudicare lo svolgimento etico dei propri doveri,
- incidere negativamente sullimmagine o sugli
obiettivi della propria organizzazione,
- nuocere allimmagine dellassociazione
professionale (APB) o della professione.
Nel caso di partecipazione a gruppi
interfunzionali, laderente deve dare comunicazione ai propri superiori dei propri
giudizi professionali, qualora in contrasto rispetto alle linee decise collegialmente.
Lobiettività
Laderente deve essere equanime e non permettere che pregiudizi, prevenzioni,
pressioni o influenze di terzi prevalgano sulla sua obiettività.
Deve inoltre esplicitare senza omissioni o parzialità tutte le informazioni atte a
garantire la migliore comprensione dei rapporti propri o di terzi.
I rapporti interpersonali
Laderente deve essere corretto e leale nei confronti dei colleghi, evitando in
particolare di utilizzare le informazioni in proprio possesso per porre in cattiva luce
loperato di questi ultimi.
Deve inoltre informare gli eventuali collaboratori circa i principi del presente Codice ed
adoperarsi affinchè gli stessi ne rispettino a loro volta i contenuti.
Laderente deve informare i propri superiori dellappartenenza
allassociazione professionale (APB) e dei conseguenti obblighi di osservanza dei
principi deontologici.
La riservatezza
La riservatezza è essenziale per:
- preservare la reputazione della professione degli
aderenti,
- garantire la qualità delle prestazioni del proprio
ufficio,
- favorire il migliore svolgimento delle attività operative
e decisionali di altre unità aziendali, ai vari livelli gerarchici e di responsabilità,
- non recare pregiudizio allefficienza del mercato.
Gli aderenti, in particolare:
- non devono divulgare o discutere con parti terze
informazioni riservate concernenti la propria società o altre società, a meno di non
esserne espressamente autorizzati da queste ultime e, in ogni caso, dai propri superiori
gerarchici diretti,
- devono garantire la riservatezza sulle informazioni
elaborate nello svolgimento della propria attività,
- devono evitare luso o lapparenza delluso
di informazioni riservate per fini diversi da quelli professionali, in particolare per
trarne vantaggi non etici o illegali, per sé o per parti terze.
Attenzione particolare va posta nelle
fasi di archiviazione, spedizione ed eventuale distruzione dei documenti ed in occasione
di conversazioni con terzi di persona e attraverso telefono, posta elettronica, Internet,
ecc..
Il dovere di riservatezza continua anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Informazioni riservate devono essere rivelate solo nei casi previsti dalla legge, in
particolare per fornire prove nel corso di procedimenti giudiziari e per informare
lautorità pubblica quando sia stata scoperta una violazione di legge.
Gli intrattenimenti e i regali
Laderente non deve offrire beni o servizi, in particolare sotto forma di regali, a
personale di altre società o enti per ottenere informazioni riservate o benefici diretti
o indiretti rilevanti, per sé o per la propria azienda.
Allo stesso modo, laderente non deve accettare beni o servizi da soggetti esterni o
interni a fronte del rilascio di notizie riservate o dellavvio di azioni o
comportamenti volti a favorire tali soggetti, anche nel caso non vi sia nocumento alla
propria azienda.
In ogni caso, si riconosce che intrattenimenti o regali possano essere offerti e/o
ricevuti a patto che non siano eccessivi in valore e/o frequenza, rientranti nelle normali
forme di cortesia della vita sociale.
Al riguardo, le società di appartenenza degli aderenti devono formulare idonee linee di
comportamento.
Labuso di sostanze
Gli aderenti devono fare quanto ritenuto ragionevole per sensibilizzarsi e sensibilizzare
i propri collaboratori sui sintomi e gli effetti di droghe, alcool e altre sostanze
nocive, nellinteresse specifico di ciascuno, della propria azienda e della propria
professione.
I rapporti con mezzi di informazione e Autorità preposte a vigilanza e controllo
Nei rapporti con i mezzi di informazione, laderente previa autorizzazione da
parte dei propri superiori o del servizio responsabile della comunicazione deve
usare linguaggio e comportamenti improntati a cautela e moderazione, onde evitare
deformazioni, errori o strumentalizzazioni.
Gli aderenti, autori di libri o articoli su argomenti professionali, possono, ove non in
contrasto con le specifiche normative aziendali, pubblicare il loro nominativo completo di
qualifica e ruolo ricoperti, specificando anche la banca o società finanziaria di
appartenenza. Si raccomanda tuttavia di astenersi dal fornire qualsiasi notizia con scopi
esplicitamente promozionali. Le stesse indicazioni valgono nel caso di partecipazione a
conferenze, interviste o programmi radiofonici e televisivi.
Nei rapporti con le Autorità preposte alla vigilanza ed al controllo (in particolare
Banca dItalia, CONSOB, ISVAP e Ministeri competenti) laderente previa
autorizzazione da parte dei competenti organi aziendali deve ispirarsi a rispetto,
collaborazione e conformità ai regolamenti ed alle raccomandazioni.
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