Capitolo 5


La risoluzione dei conflitti

Gli aderenti possono venire a trovarsi in situazioni che danno adito a conflitti etici o di interesse, talvolta inerenti a fatti gravi (di falsità in atti o di contenuto illegale), con effetti sull’indipendenza di giudizio.
Casi non infrequenti sono ad esempio:

  • le pressioni di persone caratterizzate da influenza significativa, quali un direttore, un socio, un amministratore o, ancora, un familiare, un parente o un rappresentante sindacale,
  • la richiesta da parte del top management di agire in modo contrario ai principi professionali e/o tecnici, ad esempio sopravvalutando i ritorni di investimenti, rilasciando al mercato notizie fuorvianti, non evidenziando inefficienze interne,
  • l’esistenza di interessi finanziari – dell’aderente o di altro membro dell’organizzazione con ruolo significativo nella pianificazione e/o nel controllo di gestione – in società fornitrici di servizi od oggetto di valutazione.

L’aderente deve essere sempre cosciente di tali possibilità e dei rischi derivanti, vigilando nei confronti dei fattori generatori di conflitti di interesse.
Nel caso di insorgenza di conflitti etici, l’aderente deve discutere il problema con il proprio superiore diretto. Se quest’ultimo appare coinvolto nella situazione di conflitto, potendone stimare un interesse diretto o una minore serenità di giudizio, l’aderente deve passare al livello gerarchico immediatamente più elevato, dandone notifica al superiore diretto.
E’ opportuno richiedere, in via riservata, l’opinione e il consiglio di un consulente indipendente con la finalità di verificare tutte le azioni possibili.
L’aderente deve quindi accertarsi che la questione sia effettivamente riportata al livello funzionale competente (Direttore di linea o di servizio, Auditing, Direttore Generale, Amministratore Delegato, Collegio Sindacale, ecc.).
Qualora il contrasto etico sia particolarmente rilevante e permanga irrisolto, l’aderente deve assumere una posizione formale, con un’informativa inviata all’organismo aziendale competente.
Ad eccezione di situazioni che ricadano nell’ambito di procedure civilistiche o penali, non sono da prevedere prese di posizione indirizzate ad enti esterni all’azienda.