L'Associazione, per la realizzazione dei suoi fini, potrà partecipare a società o enti che svolgano attività esclusivamente inerenti agli obiettivi sopra descritti.
SOCI
Articolo 3
a) Possono essere ammessi come soci
individuali le persone fisiche che, con la loro attività di lavoro autonomo o
dipendente, contribuiscono allo sviluppo, all'applicazione ed alla diffusione della
Pianificazione, del Controllo di Gestione, nonché delle materie affini nelle Banche,
nelle Istituzioni Finanziarie e nelle Assicurazioni che intendano fornire un contributo al raggiungimento
degli scopi dell'Associazione,
b) possono essere ammessi come soci
collettivi
- le Banche iscritte all'Albo di cui all'art.13 del vigente T.U. delle
leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 01.09.93 n.385),
- le Banche e gli Enti capogruppo di gruppi bancari iscritti all'Albo di cui all'art. 64 del predetto T.U.,
- le Fondazioni conferenti le aziende bancarie,
- le associazioni di categoria fra le banche di cui agli artt.29 e segg. e 33 e segg. del medesimo T.U.,
- i soggetti operanti nel settore finanziario di cui al Titolo V° del T.U. citato, nonché
- gli intermediari in valori immobiliari assoggettati a vigilanza prudenziale.
- Possono, altresì, essere ammessi quali soci collettivi
- i consorzi formati tra soggetti di cui al precedente capoverso,
- le società finanziarie appartenenti a gruppi bancari
- e le società finanziarie il cui capitale sia interamente posseduto da banche,
- le imprese assicuratrici e le imprese riassicuratrici,
che intendano iscrivere un gruppo di persone – in numero determinato dal
Consiglio Direttivo in base alle dimensioni - che abbiano, con le stesse
organizzazioni aderenti, un rapporto di dipendenza o siano loro
Amministratori. I singoli iscritti del Socio Collettivo partecipano a
pieno titolo alla vita associativa.
c) possono essere ammessi come soci
praticanti le persone fisiche che intendono svolgere attività di lavoro,
autonomo o dipendente, nel settore della pianificazione, del controllo di gestione e
materie affini nelle banche, nelle Istituzioni Finanziarie e nelle imprese assicuratrici e nelle imprese riassicuratrici. I soci praticanti possono
presentare la loro candidatura a socio ordinario dopo aver conseguito titoli atti a
dimostrare di aver maturato adeguata conoscenza ed esperienza nelle materie oggetto
dell'Associazione.
d) possono essere ammessi come soci
onorari personalità del mondo economico, accademico, bancario, finanziario e assicurativo che,
per la loro opera, conferiscono prestigio all'Associazione.
Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili ed incedibili.
DOMANDE DI AMMISSIONE
Articolo 4
Coloro che desiderano far parte dell'Associazione in qualità di socio individuale,
collettivo o praticante, devono presentare domanda di ammissione compilando un modulo
fornito dall'Associazione e pubblicato sul sito internet dell’Associazione - www.apb.it . All’atto dell’iscrizione i Soci Collettivi devono
segnalare, nel numero massimo determinato dal Consiglio Direttivo, i propri dipendenti od Amministratori che intendono iscrivere all’Associazione.
Le domande di ammissione vengono vagliate, entro il termine di sei mesi dalla
presentazione, dal Consiglio Direttivo che in caso di accoglimento provvede
tempestivamente all'iscrizione nel libro dei Soci.
OBBLIGHI DEI SOCI
Articolo 5
I Soci sono tenuti:
a) ad accettare e ad applicare le Norme di Etica Professionale
contenute nel Codice Deontologico che al presente atto si allega e ne è
parte integrante, uniformandosi ad esse nell’esercizio della propria
attività, accettandone la normativa sostanziale, la normativa di rito e
le decisioni del Consiglio Direttivo a seguito di lodo del Collegio dei
Probiviri in caso di vertenze;
b) ad osservare lo statuto ed in particolare le
norme di comportamento;
c) a sottoporsi al giudizio arbitrale del Collegio dei
Probiviri per la definizione di vertenze sorte per ragioni professionali;
d) a versare il contributo annuo (anno solare) fissato dal Consiglio
Direttivo.
Il versamento delle quote associative deve avvenire entro il 31 luglio di
ciascun anno.
Il mancato versamento, dopo un sollecito mediante lettera raccomandata,
comporta la decadenza dalla qualità di Socio.
NORME DEL CODICE DEONTOLOGICO
Articolo 6
L’Associato, nell’esercizio della propria attività e nella sua partecipazione
alla vita associativa, deve tenere condotta morale e civile irreprensibile, evitare qualsiasi
comportamento contrario al decoro professionale, uniformandosi oltre che
alle disposizioni di legge regolanti l’attività, alle Norme del Codice
Deontologico allegato allo statuto.
L’Associato, cui vengono addebitati fatti non conformi alla dignità ed
al decoro professionale e della vita associativa, viene sottoposto a
procedimento disciplinare davanti al Collegio dei Probiviri.
Il procedimento è iniziato dal Consiglio Direttivo, da altro socio o da
terzi anche non soci. Il Presidente del Collegio dei Probiviri nomina un
relatore e fissa la data della seduta per la discussione del ricorso,
informandone le parti interessate almeno quindici giorni prima. La parte
contro la quale è stato inoltrato il ricorso può presentare deduzioni
scritte sino a cinque giorni prima della seduta.
Nel giorno fissato il Collegio, sentito il relatore, le parti ed i loro
eventuali difensori, salva contumacia in caso di ingiustificata assenza
dell’Associato sottoposto a procedimento, adotta le proprie decisioni.
Le decisioni da assumere in caso di ritenuta colpevolezza dell’Associato
sottoposto a procedimento a seconda della gravità consistono in:
a) ammonimento orale o scritto;
b) censura;
c) sospensione fino ad un massimo di due anni;
d) espulsione dall’Associazione.
CESSAZIONE
Articolo 7
I soci cessano di far parte dell'Associazione per:
a) dimissioni, da presentare per iscritto mediante
lettera raccomandata,
b) perdita dei requisiti in base ai quali erano stati
ammessi,
c) morosità nel caso previsto all'art.5,
d) radiazione, quando incorrano inadempienze agli
obblighi derivanti dal presente Statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che
rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
La perdita della qualità di socio deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo, o dal
Collegio dei Probiviri, ove ne ricorrano i presupposti, sentito il socio interessato, e comunicata al
socio tramite lettera raccomandata.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 8
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei Soci,
b) il Consiglio Direttivo,
c) il Comitato Esecutivo,
d) il Collegio dei Revisori dei conti,
e) il Comitato Tecnico-Scientifico
f) il Collegio dei Probiviri
Articolo 9
Alle cariche sociali sono eleggibili i Soci individuali
iscritti nel libro dei Soci da almeno due anni ed in regola con il pagamento
della quota annuale. Sono altresì eleggibili i singoli iscritti del Socio Collettivo
- in regola con il pagamento della quota annuale - in misura non superiore a 2 (due)
per ogni organo dell’Associazione.
Del Collegio dei Probiviri possono far parte anche non soci purché di
specchiata moralità ed alto profilo professionale.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ASSEMBLEA
DEI SOCI
Articolo 10
All'Assemblea ordinaria dei Soci sono attribuite le seguenti competenze:
a) approvare annualmente la relazione del
Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo,
b) nominare il Consiglio Direttivo, il
Collegio dei Revisori dei conti ed il Collegio dei Probiviri, previa determinazione del numero dei componenti di detti
organi,
c) deliberare su quanto sottopostole dal
Consiglio Direttivo e su quanto ad essa demandato per legge o per Statuto.
All'Assemblea ordinaria dei Soci spetta
altresì di diritto, ove ritenuto opportuno, di nominare fra i Soci individuali un
Presidente Onorario, che partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio
Direttivo.
All'Assemblea straordinaria dei Soci sono attribuite le seguenti competenze:
a) approvare le modifiche dello Statuto,
b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e
determinarne le modalità nominando uno o più liquidatori e definendone i poteri.
Articolo 11
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta
l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto
economico finanziario consuntivo e preventivo.
L'Assemblea straordinaria é convocata dal Consiglio direttivo ogni volta che questi lo
ritenga opportuno.
L'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) deve essere convocata senza ritardo dal
Consiglio Direttivo o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei conti anche quando ne
è fatta domanda da un numero di Soci, individuali, di dipendenti od Amministratori designati
dai Soci collettivi e praticanti iscritti nel libro dei Soci da non meno di tre mesi, che
rappresentino almeno un quarto dei voti.
L'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) può essere convocata dal Collegio dei
Revisori dei conti per gravi motivi, indipendentemente da quanto previsto nei due
paragrafi precedenti.
Articolo 12
Hanno diritto ad un voto i soci individuali, i singoli iscritti designati dai soci collettivi
ed i soci praticanti.
Articolo 13
Per la validità della costituzione dell'Assemblea é necessaria la convocazione mediante
lettera raccomandata o altro mezzo idoneo contenente l'Ordine del Giorno, la data ed il
luogo di svolgimento da spedire a ciascun membro del Consiglio Direttivo e del Collegio
dei Revisori dei conti, nonché a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima della
data di svolgimento.
In caso di urgenza la convocazione può essere validamente effettuata anche mediante
telegramma, telex, telefax o posta elettronica da inviarsi almeno quattro giorni prima
della data di svolgimento.
La convocazione può essere inviata con le stesse modalità e termini di cui al precedente
capoverso, anche ai soci onorari, che tuttavia non hanno diritto di voto e che quindi non
vanno considerati in ordine al raggiungimento dei "quorum" assembleari.
In prima convocazione, per la validità:
dell'Assemblea
Ordinaria, é necessaria
la presenza di tanti Soci iscritti nel libro dei Soci da non meno di tre mesi, che
rappresentino la maggioranza dei voti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono
valide se prese a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti.
dell'Assemblea
Straordinaria, é
necessaria la presenza di tanti Soci, iscritti come sopra, che rappresentino almeno i due
terzi dei voti. Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono valide se prese a
maggioranza dei due terzi dei voti dei Soci presenti.
In seconda convocazione,
l'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria sono validamente costituite quale che
sia il numero dei soci presenti e deliberano a maggioranza dei presenti.
Articolo 14
L'Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in mancanza dal Vice
Presidente più anziano per età presente; in mancanza anche dei Vice Presidenti,
l'Assemblea nomina il proprio Presidente. L'Assemblea nomina anche il segretario.
L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, nomina i Soci Onorari.
Delle deliberazioni delle Assemblee si redige verbale da trascrivere sull'apposito libro,
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le maggioranze dei voti si calcolano secondo il disposto dell'Art.11.
I soci aventi diritto al voto possono farsi rappresentare nelle varie assemblee, mediante
semplice delega scritta, da altro socio che, comunque, non potrà cumulare più di tre
deleghe.
I soci collettivi possono intervenire in Assemblea attraverso singoli iscritti da essi designati.
CONSIGLIO
DIRETTIVO
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo é composto da 9 a 15 membri che durano in carica tre esercizi e sono
rieleggibili. I singoli Soci collettivi possono essere rappresentati nel Consiglio Direttivo
da non più di due dei Soci da loro designati. Almeno tre quinti (3/5) dei componenti del
Consiglio Direttivo deve essere
dipendente o amministratore di Banche iscritte all'Albo di cui all'art.13 del vigente T.U.
delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 01.09.93 n.385), di Banche e di Enti
capogruppo di gruppi bancari iscritti all'Albo di cui all'art.64 del predetto T.U., di
fondazioni conferenti le aziende bancarie, di Associazioni di categoria fra le banche di
cui agli artt. 29 e segg. e 33 e segg. del medesimo T.U., di soggetti operanti nel settore
finanziario di cui al Titolo V° del T.U. citato, nonché di intermediari in valori
immobiliari assoggettati a vigilanza prudenziale, di consorzi formati tra soggetti di cui
al precedente capoverso, di società finanziarie appartenenti a gruppi bancari e di
società finanziarie il cui capitale sia interamente posseduto da banche, di imprese
assicuratrici o di imprese riassicuratrici.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, dal presente Statuto o dalla legge.
Il Consiglio Direttivo stabilisce il luogo ove ha Sede l'Associazione.
Il Consiglio Direttivo redige, per sottoporlo all'approvazione dell'assemblea ordinaria
dei soci, il bilancio preventivo, quello consuntivo e la relazione.
Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri, il Presidente al quale spetta la
rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
Il Consiglio Direttivo elegge, altresí, tra i suoi membri da uno a tre Vice Presidenti ai
quali spetta la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi in via
disgiunta in caso di assenza o di impedimento del Presidente o di delega da parte dello
stesso.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche in teleconferenza, su convocazione del Presidente o di un Vice Presidente,
o di tre membri del Consiglio Direttivo stesso. La convocazione é validamente effettuata
anche mediante telegramma, telex, telefax o posta elettronica da inviarsi almeno otto
giorni prima della data di svolgimento ed in caso di urgenza almeno tre giorni prima della
riunione.
Il Consiglio Direttivo é presieduto dal Presidente e in caso di sua assenza, dal Vice
Presidente più anziano di età.
In caso di assenza del Presidente e dei Vice Presidenti, il Consiglio Direttivo é
presieduto dal Consigliere più anziano di età.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo é necessaria la presenza della
maggioranza dei suoi membri in carica.
Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso
di parità di voti, esclusivamente al voto del Presidente é attribuito valore doppio.
Il Consiglio Direttivo nomina di volta in volta un Segretario, anche all'infuori dei suoi
membri.
Qualora vengano a mancare uno o più membri durante il periodo di nomina, il Consiglio
Direttivo può procedere alla loro sostituzione per cooptazione.
I membri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare
l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Il Consiglio Direttivo può delegare talune delle sue funzioni ad un Comitato Esecutivo
nominato al suo interno.
COMITATO
ESECUTIVO
Articolo 16
In seno al Consiglio Direttivo é costituito un Comitato Esecutivo formato da tre a cinque
membri, a cui partecipano di diritto il Presidente ed i Vice Presidenti.
Gli altri membri vengono nominati dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato Esecutivo esercita le funzioni ad esso delegate dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato Esecutivo può delegare ad uno o più membri alcune delle proprie funzioni.
Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente o di un Vice Presidente,
o di almeno la metà dei membri del Comitato stesso. La convocazione é validamente
effettuata anche mediante telegramma, telex, telefax o posta elettronica da inviarsi
almeno cinque giorni prima della data di svolgimento ed in caso di urgenza almeno due
giorni prima della riunione.
COMITATO
TECNICO - SCIENTIFICO
Articolo 17
Il Comitato Tecnico - Scientifico é composto dai Soci fondatori e dai Soci onorari.
Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente del Comitato Tecnico - Scientifico, definisce
i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato stesso.
COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 18
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 a 5 membri eletti
dall’Assemblea che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Possono
essere eletti soltanto tra i soci che abbiano competenze in ambito
amministrativo ed economico e la carica di revisore è incompatibile con
quella di ogni altro organo sociale. Il Collegio al suo interno, appena
nominato, nella sua prima riunione utile o anche mediante consultazione
scritta tra i suoi componenti, elegge il proprio Presidente.
Il
Collegio dei Revisori dei conti vigila sull’amministrazione
dell’Associazione, deve verificare periodicamente e comunque almeno ogni sei
mesi la contabilità dell'Associazione. Il Collegio dei Revisori dei conti
esamina ed approva il rendiconto ed è responsabile verso i soci, in solido
con il Consiglio Direttivo, della veridicità dei bilanci presentati per
l'approvazione all'Assemblea dei Soci. I Revisori partecipano, senza
diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Possono
essere eletti anche 2 Revisori supplenti che subentrano ai Revisori in
carica in caso di loro dimissioni o sopravvenuta impossibilità a continuare
a svolgere l’incarico.
COLLEGIO
DEI PROBIVIRI
Articolo 19
Il
Collegio dei Probiviri è formato da cinque membri eletti dall’Assemblea
ed è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri.
I Probiviri sono eletti anche tra non iscritti e comunque tra persone di specchiata moralità ed alto profilo professionale. Essi eleggono il
Presidente ed il Vicepresidente.
Il Collegio dei Probiviri esprime il giudizio richiesto dal Consiglio
Direttivo o su richiesta dei Soci o terzi secondo le modalità previste
nell’articoli 5 e 6.
ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 20
L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude ogni anno al 31 marzo.
SCIOGLIMENTO
DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 21
In caso di liquidazione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il
patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità
analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui
all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
NORME TRANSITORIE
Articolo 22
I componenti del primo Collegio dei Probiviri verranno nominati dal
Consiglio Direttivo su delega dell’assemblea dei soci. Le nomine dei
componenti del Collegio dei Probiviri verranno sottoposte a ratifica nella
prima assemblea che si terrà dopo le nomine.