Legge 14 gennaio 2013, n. 4, pubblicata sulla GU n. 22 del 26 gennaio 2013, che detta “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”
Il quadro normativo che regola i compiti, l’attività ed il funzionamento di una Associazione professionale, quale APB, è costituito essenzialmente, oltre alle disposizioni del Codice Civile, dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.22 del 26 gennaio 2013, che detta “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.
La legge in argomento, ispirandosi alla Costituzione Italiana e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione delle persone, provvede al riconoscimento giuridico delle professioni e delle Associazioni professionali, che vedono quindi riconosciuto il loro ruolo di tutela delle professioni non organizzate. In particolare la legge disciplina i compiti, l’attività ed il funzionamento delle Associazioni che tutelano le diverse professioni prevedendo le attività che esse possono e debbono svolgere e i controlli a cui verranno sottoposte se saranno conformi alla Legge e vorranno iscriversi all’elenco mantenuto dal Ministero per lo Sviluppo Economico che ne vigilerà la conformità alle norme della Legge 4 /2013.
La legge stabilisce che per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
Per la prima volta si è di fronte ad un riconoscimento giuridico delle professioni a cui, secondo recenti stime, fanno capo nel nostro paese circa due milioni di persone.
Nell’art. 2 si prevede esplicitamente il riconoscimento sul piano giuridico delle Associazioni professionali.
Coloro che esercitano una professione possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, costituite su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, con l’obiettivo prioritario di agevolare la scelta e la tutela del professionista da parte degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
Gli Statuti delle associazioni professionali devono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione.
In particolare, le Associazioni professionali:
- sono tenute a proporre, anche attraverso specifiche proprie iniziative, la formazione permanente degli iscritti;
- devono adottare un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- hanno il compito di vigilare sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
L’elenco delle Associazioni professionali che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti previsti è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet che ne supervisiona la conformità dell’operare alle norme della legge 4/2013. Le Associazioni professionali che intendono seguire questo percorso, si ribadisce volontario, non cogente, devono darsi un assetto organizzativo e un modo di lavorare chiaramente conforme alla legge che, come accennato, verrà controllato dal Ministero per lo Sviluppo economico. Ovviamente si tratta di una opportunità ed una sfida per le Associazioni che hanno intenzione di coglierla nell’interesse dei propri Soci che saranno in condizione di migliorare le proprie conoscenze, abilità e competenze al fine di offrire servizi più efficienti e contribuire allo sviluppo economico del Paese.
APB è stata fondata nel lontano 7 maggio 1991, in sede ABI, con lo scopo di migliorare le conoscenze, le abilità e le competenze dei propri associati. Uno Statuto del 1991 non poteva certamente essere totalmente coerente con le nuove norme. APB, intendendo cogliere tutte le opportunità offerte dalla nuova disciplina giuridica nell’interesse dei propri associati, ha svolto un’analisi dei punti del suo statuto e della sua organizzazione da modificare in modo da essere conforme alle nuove norme.
Partendo da questa analisi, APB ha proceduto a:
- Adeguare lo Statuto alle nuove norme;
- Adeguare alle nuove realtà il Codice Deontologico;
- Costituire il Comitato Tecnico Scientifico;
- Costituire la Commissione per la Formazione permanente;
- Predisporre il Regolamento per la Formazione permanente.
- Istituire le Delegazioni territoriali nominando i referenti locali;
- Predisporre il Regolamento Ammissione Soci;
Ha proposto all’UNI, nella Commissione Tecnica Servizi, l’istituzione di un Gruppo di Lavoro che ha definito i requisiti di conoscenza, abilità e competenza che i singoli professionisti debbono dimostrare di possedere per ottenere il riconoscimento professionale ad opera di terze parti indipendenti come previsto dalla summenzionata Legge 4 / 2013 e dalla Norma UNI 11602:2015
Dal punto di vista del singolo professionista il professionista iscritto ad una Associazione professionale che:
- Ha adeguato il proprio modus operandi alle norme della legge;
- Ha adottato e fà rispettare un Codice Deontologico;
- attua la formazione professionale continua;
- ha determinato in sede UNI le norme per la certificazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze;
potrà conseguire titoli e qualifiche riconosciuti sul mercato del lavoro (come avviene in quasi tutti i Paesi di matrice anglosassone) che ne garantiranno la professionalità, le conoscenze, le competenze, la capacità e l’esperienza.
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- non ha istituito lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore di cui all’art. 2 , comma 4 della Legge 4/2013 dal momento gli utenti dei servizi offerti dai Soci dell’Associazione non sono destinati al cittadino consumatore, bensì a persone giuridiche che hanno la capacità di valutare la correttezza e la validità del lavoro del Professionista;
- intende presentare domanda al MISE per ottenere l’iscrizione all’elenco delle associazioni professionali pubblicato dal MISE, ai sensi dell’art. 2, comma 7 della Legge 4/2013
- non autorizza i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi ai sensi dell’ 4, comma 1 della Legge 4/2013
- Per quanto riguarda l’ 5, comma 1:
- a) atto costitutivo e statuto, sono pubblicati in questo sito;
- b) precisa identificazione delle attivita’ professionali cui l’associazione si riferisce, nella pratica quotidiana delle banche e delle assicurazioni i compiti principali dei professionisti addetti alla Pianificazione ed al Controllo di gestione sono:
- la partecipazione alla stesura dei piani strategici e dei piani industriali;
- la valutazione dell’adeguatezza patrimoniale secondo le procedure degli Organi di Vigilanza (ICAAP; Basilea 2 e 3);
- la formulazione dei budget economici, patrimoniali e del forecast ;
- l’analisi degli scostamenti;
- la predisposizione dei tableau de bord;
- le simulazioni what if;
- il benchmarking con i competitors;
- i rapporti con le società internazionali di rating;
- l’analisi della redditività per prodotto, cliente, segmento di clientela, unità organizzativa.
- c) la composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali è pubblicata in questo sito;
- d) la struttura organizzativa dell’associazione è pubblicata in questo sito;
- e) i requisiti per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attivita’ professionali oggetto dell’associazione, all’obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari, sono pubblicati in questo sito.
- Per quanto riguarda l’art. 4, comma 1, secondo periodo
- a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia è pubblicato in questo sito;
- b) l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente è pubblicato in questo sito;
- c) le sedi dell’associazione sul territorio nazionale ed ilnominativo del referente territoriale è pubblicato in questo sito;
- d) la composizione delle strutture tecnico-scientifiche dedicate alla formazione permanente degli associati, Comitato tecnico Scientifico e Commissione per la Formazione è pubblicata su questo sito;
- e) l’Associazione non è in possesso di un sistema certificato di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
- f) non ha attivato lo sportello di cui all’art. 2, comma 4.