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Le Considerazioni Finali del Governatore Visco e la Relazione Annuale della Banca d’Italia si trovano al link https://www.bancaditalia.it/media/notizia/relazione-annuale-sul-2017-considerazioni-finali-del-governatore/

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Shadow banking fuori dall’ombra : l’intermediazione non bancaria e il quadro regolamentare italiano

Shadow banking fuori dall’ombra : l’intermediazione non bancaria e il quadro regolamentare italiano

La Banca d’Italia pubblica (febbraio 2017) un paper di Carlo Gola, Marco Burroni, Francesco Columba, Antonio Ilari, Giorgio Nuzzo, Onofrio Panzarino sul tema dello  Shadow banking.

Per “shadow banking” si intende la creazione o il trasferimento di rischi di natura bancaria – da parte di banche e di intermediari non bancari – al di fuori del sistema bancario. In Italia, il “sistema bancario ombra” è pienamente regolamentato, in gran parte seguendo il principio della vigilanza bancaria equivalente. Dopo una ricognizione sull’argomento, il paper descrive il “sistema bancario ombra” italiano e il connesso quadro regolamentare e di vigilanza, in essere prima della crisi e i successivi miglioramenti. Viene inoltre fornita una rappresentazione quantitativa dello “shadow banking” italiano. Il paper sostiene che, attraverso un ampio e coerente perimetro regolamentare, basato sul principio della regolamentazione bancaria equivalente, è possibile istituire un quadro prudenziale equilibrato, ove sia la regolamentazione sulle banche sia quella sugli intermediari non bancari contribuiscono a ridurre i rischi sistemici e di arbitraggio normativo.

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Gruppo Bancario Cooperativo: pubblicate le nuove Disposizioni Banca d’Italia

Banca d’Italia ha pubblicato il 19° aggiornamento alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 recante Disposizioni di Vigilanza per le banche, con cui è stato inserito nella Parte Terza della Circolare il nuovo Capitolo 5 (Gruppo Bancario Cooperativo), con cui è data attuazione agli artt. 37-bis e 37-ter TUB introdotti dalla riforma delle banche di credito cooperativo di cui al decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.

Conseguentemente, sono rinumerati gli esistenti Capitoli da 5 a 7 della Parte Terza.

In particolare, le disposizioni disciplinano:

  • i requisiti organizzativi della capogruppo e la composizione del gruppo, con riferimento sia al gruppo bancario cooperativo sia al gruppo provinciale (Sezione II);
  • il contenuto minimo del contratto di coesione fra la capogruppo e le banche affiliate, in particolare per quanto riguarda il governo societario del gruppo, i poteri della capogruppo in materia di nomina degli organi delle banche affiliate, i controlli interni e i sistemi informativi, l’attività di controllo e intervento della capogruppo, il rispetto dei requisiti prudenziali e degli obblighi segnaletici verso l’autorità di vigilanza, le decisioni di rilievo strategico, le sanzioni previste nel contratto, i doveri della capogruppo e i criteri di compensazione e distribuzione dei vantaggi (Sezione III, par. 1);
  • le caratteristiche dell’accordo di garanzia fra la capogruppo e le banche affiliate (Sezione III, par. 2);
  • i criteri e le condizioni di adesione al gruppo bancario cooperativo (Sezione III, par. 3);
  • gli statuti della capogruppo e delle banche affiliate, anche con riferimento al gruppo provinciale (Sezione IV);
  • la costituzione del gruppo bancario cooperativo, ivi comprese le indicazioni sui criteri a cui la Banca d’Italia si attiene nel relativo procedimento amministrativo e sulla prima applicazione della riforma (Sezione V).

© Bancaria Consulting S.r.l.

Aggiornamento n. 19 del 2 novembre 2016

Shadow banking fuori dall’ombra : l’intermediazione non bancaria e il quadro regolamentare italiano

La tecnologia blockchain: nuove prospettive per i mercati finanziari Roma, 21 giugno 2016

La tecnologia blockchain: nuove prospettive per i mercati finanziari

Roma, 21 giugno 2016

La Banca d’Italia ha pubblicato gli atti di un interessante Convegno sulla tecnologia blockchain:

Le tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni influenzano significativamente l’evoluzione dei mercati finanziari; favoriscono l’offerta di servizi più efficienti, l’ingresso di nuovi operatori e l’ampliarsi del contesto competitivo.

Tra le numerose innovazioni la tecnologia “blockchain”, su cui si basano gli schemi di digital currencies, è oggetto di crescente interesse da parte del mondo finanziario per i potenziali, positivi impatti sui processi sottostanti l’offerta di servizi finanziari. 

La Banca d’Italia è interessata ad approfondire la conoscenza di questa tecnologia, i suoi ambiti di utilizzo, i suoi possibili effetti sul funzionamento dei mercati e del sistema dei pagamenti, nelle diverse prospettive legate ai compiti istituzionali di autorità di sorveglianza e regolamentazione delle infrastrutture dei mercati finanziari e di catalizzatore dei progetti promossi dal mercato.

Con l’organizzazione del convegno dal titolo “La tecnologia blockchain: nuove prospettive per i mercati finanziari”, tenutosi a Roma lo scorso 21 giugno, la Banca d’Italia ha avviato un confronto con i diversi soggetti interessati (istituzioni finanziarie, fornitori di tecnologia attivi nel settore bancario, esponenti accademici, autorità pubbliche e di controllo) sugli sviluppi della tecnologiablockchain

Perché il convegno?

Come ha ricordato il Governatore nel suo intervento, nella fase attuale l’interazione tra regolatore e industria dell’innovazione può essere altamente produttiva, dal momento che le applicazioni della tecnologia blockchain ai mercati finanziari è ancora in via di sviluppo.  

Cosa è la blockchain?

Nel corso del convegno sono stati richiamati gli elementi che caratterizzano la tecnologiablockchain; essa rappresenta un  processo in cui un insieme di soggetti condivide risorse informatiche (memoria, CPU, banda) al fine di costruire e aggiornare un database virtuale (lablockchain) pubblico (tutti possono vederlo) e decentralizzato (ogni partecipante ha una copia dei dati); le informazioni così raccolte sono considerate certe dalla comunità che condivide il processo. L’insieme delle regole informatiche (protocollo) e crittografiche genera la reciproca fiducia dei partecipanti nei dati conservati ed è potenzialmente in grado di sostituire quella assicurata da “pubblici registri” gestiti in maniera accentrata da un’“autorità” riconosciuta dal quadro regolamentare.

Quali le sue potenzialità?

La tecnologia blockchain sembra offrire efficienti applicazioni in tutti gli ambiti ove è richiesta l’interazione tra un numero elevato di utenti.

Trattandosi di una tecnologia innovativa, le cui potenzialità sono ancora in fase di sperimentazione, la ricerca accademica offre un contributo di rilievo alla valutazione dei possibili utilizzi dellablockchain, non solo nel settore finanziario. Taluni ambiti di applicazione ipotizzati riguardano il regolamento delle transazioni, sia in denaro sia in titoli, la gestione delle lettere di credito, l’amministrazione di pubblici registri, come ad es. il catasto e l’anagrafe. Opinioni difformi riguardano la possibilità di utilizzare questa tecnologia a prescindere dall’“asset digitale” sottostante.

Che opinione si va formando il mercato?

I potenziali benefici che alimentano l’interesse nella blockchain sono diversi e includono: la riduzione dei costi di gestione dei processi, la diffusione dell’informazione, i più efficienti meccanismi di funzionamento dei mercati. Gli esponenti del settore bancario hanno quindi sottolineato il loro interesse ad approfondire il fenomeno, a seguirne gli sviluppi nel panorama internazionale e ad acquisire adeguate expertise. Taluni partecipano, anche tramite iniziative collaborative nazionali e internazionali, alla sperimentazione e allo sviluppo di prototipi applicativi. L’obiettivo comune è quello di rendere più efficaci ed efficienti i processi interni ma anche consentire lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi che meglio si adattino all’economia digitale.

Qual è il punto di vista della Banca d’Italia?

Laddove l’innovazione apre a benefici pubblici generalizzati le istituzioni hanno il compito di facilitarne lo sviluppo, svolgendo il ruolo di catalizzatore delle iniziative private e contribuendo al dibattito, anche nelle sedi internazionali. In questo contesto, le autorità sono chiamate a comprendere le caratteristiche dell’innovazione per valutare l’attualità del sistema di regole a presidio dell’efficienza e della funzionalità dei mercati finanziari; la regolamentazione è infatti esposta a un rischio di obsolescenza per la diversa velocità dei processi normativi rispetto ai ritmi propri dell’innovazione tecnologica.

La Banca d’Italia ha costituito al suo interno un tavolo di lavoro multidisciplinare – in cui convivono le funzioni istituzionali, di ricerca e di informatica – dedicato all’analisi delle iniziative del mercato nazionale in materia di blockchain, alla verifica della loro compatibilità con il quadro regolamentare vigente, nonché all’identificazione degli eventuali “gap” normativi e dei potenziali rischi. L’interlocuzione preventiva e informale con i diversi soggetti promotori è un elemento essenziale dell’attività. 

Come sempre, l’adozione da parte degli intermediari di innovazioni tecnologiche improntate a maggiore efficienza non deve prescindere dai requisiti di affidabilità e sicurezza che concorrono a mantenere la fiducia del pubblico nella moneta e la stabilità finanziaria, obiettivi posti a presidio dell’azione della Banca d’Italia. A questi si affiancano quelli della tutela dell’utenza – nuovi servizi o prodotti devono assicurare relazioni corrette fra la clientela e gli intermediari – e della lotta al riciclaggio dei profitti illeciti e al finanziamento del terrorismo, a fronte delle potenziali vulnerabilità a cui essi  possono esporre il sistema finanziario.”

 

Per scaricare la documentazione sul Convegno occorre andare al presente link.

Shadow banking fuori dall’ombra : l’intermediazione non bancaria e il quadro regolamentare italiano

Nuove Disposizioni Banca d’Italia per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche

Banca d’Italia ha pubblicato le nuove Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2017.

Le maggiori novità riguardano il “prestito sociale”, ossia la raccolta del risparmio che le società cooperative possono effettuare presso i propri soci. Viene inoltre ribadito il divieto per i soggetti diversi dalle banche di effettuare “raccolta a vista”, attività che rimane riservata solo alle banche. Le disposizioni contengono anche una sezione dedicata al social lending (o lending based crowdfunding), strumento attraverso il quale i soggetti interessati possono richiedere a potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto.

Provvedimento Banca d’Italia 8 novembre 2016

© Bancaria Consulting S.r.l.